Ordinanza n. 242 del 1991

 

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 242

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1990 dalla Corte d'appello di Perugia nel processo penale a carico di Antonelli Nazareno, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 16 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore dell'imputato contumace di proporre impugnazione avverso la sentenza se non sia munito di specifico mandato;

che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia munito di specifico mandato (v., anche, le ordinanze n. 376 del 1990 e n. 84 del 1991);

che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può non valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato contumace non sia irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni di conferire al suo difensore, d'ufficio o di fiducia, lo specifico mandato richiesto dalla norma denunciata (v. ordinanze n. 375, n. 440 e n. 464 del 1990);

che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo comma, ultima parte, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI  - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.